Attività Produttive
L’ASSESSORATO AL COMMERCIO – ANNONA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
LA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) SOSTITUISCE LA DIA (denuncia di inizio attività).
Si informa che la legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio u.s., ha riscritto integralmente l'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod., introducendo l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che ha sostituito completamente la denuncia di inizio attività (DIA).
A differenza della DIA che aveva efficacia decorsi 30 giorni oppure, in alcuni casi aveva efficacia immediata, la SCIA ha esclusivamente efficacia immediata ossia l'attività segnalata può essere iniziata contestualmente alla presentazione al protocollo della SCIA.
La Pubblica Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente.
La Scia sostituisce la Dia ovunque essa sia prevista ossia in ambito edilizio e in ambito di attività produttive, commerciali o artigianali.
ALL’INTERNO DI QUESTA SEZIONE E’ DISPONIBILE LA MODULISTICA AGGIORNATA.
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