Descrizione
Si informa la cittadinanza che, in attuazione del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (convertito con Legge 20 aprile 2026, n. 50) e secondo le disposizioni operative emanate dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 60/2026, a decorrere dal 30 luglio 2026 la Carta d’Identità Elettronica (CIE) rilasciata ai soggetti con età pari o superiore a 70 anni ha durata illimitata.
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Validità illimitata: Per i cittadini di età pari o superiore a 70 anni compiuti al momento della richiesta, il documento fisico non ha più una data di scadenza. Sulla tessera apparirà la dicitura «ILLIMITATA».
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Modalità di richiesta invariate: Non occorre alcuna procedura aggiuntiva né adempimenti straordinari. L'iter di prenotazione dell'appuntamento (tramite Agenda CIE o gli sportelli comunali) e di richiesta allo sportello anagrafico rimane del tutto identico a quello standard.
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Validità per l'espatrio: Il documento mantiene la validità ai fini dell'espatrio, alle medesime condizioni previste per la carta d'identità ordinaria.
Utilizzo dell'Identità Digitale :
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Scadenza dei Certificati Digitali: Il certificato digitale per l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati tramite la funzionalità «Entra con CIE» mantiene un termine massimo di 10 anni dalla data di rilascio.
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Rinnovo facoltativo per servizi online: Trascorsi 10 anni dal rilascio, chi desidera continuare a utilizzare la CIE come id digitale per la navigazione online potrà richiedere la sostituzione del documento (previa revoca del precedente). Per la semplice identificazione personale e la validità legale della tessera fisica, non sarà invece necessario alcun rinnovo.
Viaggi e Controlli di Frontiera:
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Ai varchi di frontiera automatizzati (e-Gates): Nei primi 10 anni dalla data di rilascio sarà possibile utilizzare i varchi elettronici automatizzati.
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Oltre i 10 anni: L'attraversamento delle frontiere e i controlli di espatrio avverranno regolarmente mediante il controllo manuale/a vista da parte degli operatori.
Eccezioni previste dalla norma:
La validità illimitata non si applica nei seguenti casi regolati da norme speciali:
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Richiedenti protezione internazionale: La validità resta fissata in 3 anni.
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Impossibilità temporanea al rilievo delle impronte digitali: La validità è limitata a un periodo pari o inferiore a 12 mesi.